Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 L. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - ORGANO COMPETENTE AD INDIVIDUARE I "NUCLEI DI VALUTAZIONE" - COMPETENZA REGIONALE - MANCATO ESERCIZIO - POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON PRECEDUTO DA DIFFIDA - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 L. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - ORGANO COMPETENTE AD INDIVIDUARE I "NUCLEI DI VALUTAZIONE" - COMPETENZA REGIONALE - MANCATO ESERCIZIO - POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON PRECEDUTO DA DIFFIDA - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'assenza di diffida in ordine al potere sostitutivo del Presidente del Consiglio relativo alla mancata individuazione da parte delle Regioni dell'organo competente a nominare i "nuclei di valutazione" (art. 27, quarto comma, d.lgs. n. 29 del 1993), trova giustificazione nella particolarita' del potere stesso - esercitato 'una tantum', nella fase di avvio della nuova disciplina - nonche' nella necessita' di non creare ritardi nella messa in atto di un istituto particolarmente rilevante per gli scopi di efficienza e produttivita' perseguiti dalla riforma. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, quarto comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
L'assenza di diffida in ordine al potere sostitutivo del Presidente del Consiglio relativo alla mancata individuazione da parte delle Regioni dell'organo competente a nominare i "nuclei di valutazione" (art. 27, quarto comma, d.lgs. n. 29 del 1993), trova giustificazione nella particolarita' del potere stesso - esercitato 'una tantum', nella fase di avvio della nuova disciplina - nonche' nella necessita' di non creare ritardi nella messa in atto di un istituto particolarmente rilevante per gli scopi di efficienza e produttivita' perseguiti dalla riforma. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, quarto comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte