Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 M. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI E DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE - ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DI SVARIATI COMPITI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NEI FINI DELLA RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 M. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA - INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI E DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE - ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DI SVARIATI COMPITI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NEI FINI DELLA RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dai vari aspetti della disciplina posta dall'art. 31, d.lgs. n. 29 del 1993 per l'individuazione degli uffici dirigenziali e la determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione della nuova normativa, non viene a discendere alcuna lesione dell'autonomia regionale, dal momento che alle Regioni, se da un lato viene loro imposto un obbligo di rilevazione di tutto il personale e di proposta di ridefinizione dei propri uffici, nonche' di trasmissione delle rilevazioni e delle proposte al Dipartimento della funzione pubblica, dall'altro viene anche riservato il potere di approvazione delle stese proposte "con i provvedimenti e nei tempi previsti dai rispettivi ordinamenti" (art. 31, quarto comma). Peraltro, i vincoli piu' specifici imposti dallo stesso articolo (riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale; riserva di una quota di detto personale per attivita' informatiche; blocco temporaneo delle assunzioni) possono - al pari del potere sostitutivo riconosciuto al Presidente del Consiglio - trovare la loro giustificazione nei fini stessi della riforma, fondata, in prevalenza, sulla razionalizzazione degli uffici e sul controllo della spesa connessa al personale, nonche' nell'interesse nazionale sotteso alla sua riuscita. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Dai vari aspetti della disciplina posta dall'art. 31, d.lgs. n. 29 del 1993 per l'individuazione degli uffici dirigenziali e la determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione della nuova normativa, non viene a discendere alcuna lesione dell'autonomia regionale, dal momento che alle Regioni, se da un lato viene loro imposto un obbligo di rilevazione di tutto il personale e di proposta di ridefinizione dei propri uffici, nonche' di trasmissione delle rilevazioni e delle proposte al Dipartimento della funzione pubblica, dall'altro viene anche riservato il potere di approvazione delle stese proposte "con i provvedimenti e nei tempi previsti dai rispettivi ordinamenti" (art. 31, quarto comma). Peraltro, i vincoli piu' specifici imposti dallo stesso articolo (riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale; riserva di una quota di detto personale per attivita' informatiche; blocco temporaneo delle assunzioni) possono - al pari del potere sostitutivo riconosciuto al Presidente del Consiglio - trovare la loro giustificazione nei fini stessi della riforma, fondata, in prevalenza, sulla razionalizzazione degli uffici e sul controllo della spesa connessa al personale, nonche' nell'interesse nazionale sotteso alla sua riuscita. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte