Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19910  19919  19920  19921  19922  19923  19924  19925  19926  19927  19928  19930  19931  19932  19933  19934  19935  19936  19937


Titolo
SENT. 359/93 N. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - ATTUAZIONE E PROCEDURA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina posta in tema di mobilita' del personale dagli artt. 32 (ricognizione delle vacanze), 33 (competenze dei comitati provinciali e metropolitani), 34 (messa in disponibilita'), 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma (procedimento per l'attuazione della mobilita') d.lgs. n. 29 del 1993, non risulta lesiva della sfera delle competenze regionali dal momento che essa realizza, con procedura appropriata, le finalita' peculiari dell'istituto della mobilita', cosi' come lo stesso si e' andato configurando, in stretta connessione con esigenze di interesse nazionale, dopo la legge quadro sul pubblico impiego del 1983. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32, 33, 34, 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 124

Altri parametri e norme interposte