Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 N. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - ATTUAZIONE E PROCEDURA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 N. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - ATTUAZIONE E PROCEDURA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina posta in tema di mobilita' del personale dagli artt. 32 (ricognizione delle vacanze), 33 (competenze dei comitati provinciali e metropolitani), 34 (messa in disponibilita'), 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma (procedimento per l'attuazione della mobilita') d.lgs. n. 29 del 1993, non risulta lesiva della sfera delle competenze regionali dal momento che essa realizza, con procedura appropriata, le finalita' peculiari dell'istituto della mobilita', cosi' come lo stesso si e' andato configurando, in stretta connessione con esigenze di interesse nazionale, dopo la legge quadro sul pubblico impiego del 1983. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32, 33, 34, 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
La disciplina posta in tema di mobilita' del personale dagli artt. 32 (ricognizione delle vacanze), 33 (competenze dei comitati provinciali e metropolitani), 34 (messa in disponibilita'), 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma (procedimento per l'attuazione della mobilita') d.lgs. n. 29 del 1993, non risulta lesiva della sfera delle competenze regionali dal momento che essa realizza, con procedura appropriata, le finalita' peculiari dell'istituto della mobilita', cosi' come lo stesso si e' andato configurando, in stretta connessione con esigenze di interesse nazionale, dopo la legge quadro sul pubblico impiego del 1983. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32, 33, 34, 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte