Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 O. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - ATTUAZIONE E PROCEDURE - MOBILITA' ESTERNA ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI - SPOSTAMENTI DA E VERSO LE REGIONI - DISPOSIZIONE MEDIANTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - CONSULTAZIONE DELLE REGIONI INTERESSATE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 359/93 O. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - ATTUAZIONE E PROCEDURE - MOBILITA' ESTERNA ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI - SPOSTAMENTI DA E VERSO LE REGIONI - DISPOSIZIONE MEDIANTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - CONSULTAZIONE DELLE REGIONI INTERESSATE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, ove le procedure di mobilita' riguardino movimenti di personale da e verso le Regioni, cosi' da determinare una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, alle stesse Regioni, ai fini del rispetto del principio di "leale collaborazione", deve essere assicurato "un momento partecipativo, quanto meno nella forma della consultazione". Pertanto l'art. 35, quarto comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione dei trasferimenti connessi alla mobilita' esterna alle singole amministrazioni, quand'anche gli stessi comportino spostamenti di personale da e verso le Regioni, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilita' da e verso le Regioni, una consultazione delle medesime. - S. n. 407/1989.
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, ove le procedure di mobilita' riguardino movimenti di personale da e verso le Regioni, cosi' da determinare una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, alle stesse Regioni, ai fini del rispetto del principio di "leale collaborazione", deve essere assicurato "un momento partecipativo, quanto meno nella forma della consultazione". Pertanto l'art. 35, quarto comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione dei trasferimenti connessi alla mobilita' esterna alle singole amministrazioni, quand'anche gli stessi comportino spostamenti di personale da e verso le Regioni, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilita' da e verso le Regioni, una consultazione delle medesime. - S. n. 407/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte