Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19910  19919  19920  19921  19922  19923  19924  19925  19926  19927  19928  19929  19930  19932  19933  19934  19935  19936  19937


Titolo
SENT. 359/93 P. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - ASSUNZIONI - PROGRAMMI DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PER I PORTATORI DI HANDICAP - PROMOZIONE E PROPOSTA ALLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO - DIRETTIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - VINCOLATIVITA' PER LE AMMINISTRAZIONI PROPONENTI - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NECESSITA' CHE TALI DIRETTIVE VENGANO ESPRESSE NELLE FORME DELL'INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, previste dall'art. 42, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, in ordine ai programmi di assunzioni per i portatori di handicap, risultano fondate nella legge ne' possono considerarsi lesive dell'autonomia regionale ove vengano espresse, come dovuto, nelle forme appropriate dell'indirizzo e del coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 124

Altri parametri e norme interposte