Regioni - In genere - Riparto di competenza Stato-Regioni - Sopravvenuta modifica del parametro interposto (nella specie: liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi commerciali) - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza per il periodo precedente alla novella - Insussistenza - Non fondatezza della questione (nella specie: obbligo della chiusura domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio nella Regione Puglia) - Impossibilità, per l'assenza di pregiudizialità con le questioni sollevate, di giudicare ex officio la legittimità costituzionale della normativa regionale censurata per il periodo successivo alla novella. (Classif. 215001).
Nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore: pertanto, l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. (Precedenti: S. 189/2021; S. 42/2021 - mass. 43703; S. 5/2020 - mass.42247).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e, dell'art. 18 della legge reg. Puglia n. 11 del 2003, come modificato dall'art. 12 della legge reg. Puglia n. 5 del 2008, che disciplina l'obbligo della chiusura domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio. Il parametro interposto evocato - l'art. 3, comma 1, lett. d-bis, del d.l. n. 223 del 2006, che dispone la liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi commerciali -, entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e privo di efficacia retroattiva, non è, infatti, idoneo, ratione temporis, a determinare l'illegittimità costituzionale della citata norma regionale per il periodo precedente alla novella statale. Né la Corte costituzionale può procedere d'ufficio a considerare il periodo successivo all'entrata in vigore della novella, poiché, per quest'ultimo, la valutazione di legittimità costituzionale della norma non si pone in rapporto di pregiudizialità con le questioni sollevate, non potendo l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale rilevare nei giudizi a quibus.). (Precedenti: S. 189/2021; S. 70/2020 - mass 43257; S. 218/2017 - mass. 40547).