Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 Q. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - ASSUNZIONI - APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E SULLA EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA (ART. 7, L. N. 444 DEL 1985); OBBLIGO DI PERMANENZA NELLA SEDE ASSEGNATA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - VALORE DI NORME DI PRINCIPIO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 Q. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - ASSUNZIONI - APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E SULLA EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA (ART. 7, L. N. 444 DEL 1985); OBBLIGO DI PERMANENZA NELLA SEDE ASSEGNATA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - VALORE DI NORME DI PRINCIPIO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme contenute nell'art. 43, d.lgs. n. 29 del 1993, in ordine alla estensione agli assunti all'impiego nelle amministrazioni pubbliche dell'art. 7, quinto e settimo comma, della legge n. 444 del 1985 (in tema di presentazione dei documenti e di efficacia dei provvedimenti di nomina) e alla imposizione dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni - nonostante la specificita' dei loro contenuti - assumono, nel quadro dei criteri di omogeneita' ispiratori della riforma, valore di norme di principio, suscettibili di operare nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, con conseguente esclusione di lesione dell'autonomia regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Le norme contenute nell'art. 43, d.lgs. n. 29 del 1993, in ordine alla estensione agli assunti all'impiego nelle amministrazioni pubbliche dell'art. 7, quinto e settimo comma, della legge n. 444 del 1985 (in tema di presentazione dei documenti e di efficacia dei provvedimenti di nomina) e alla imposizione dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni - nonostante la specificita' dei loro contenuti - assumono, nel quadro dei criteri di omogeneita' ispiratori della riforma, valore di norme di principio, suscettibili di operare nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, con conseguente esclusione di lesione dell'autonomia regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte