Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19910  19919  19920  19921  19922  19923  19924  19925  19926  19927  19928  19929  19930  19931  19932  19934  19935  19936  19937


Titolo
SENT. 359/93 R. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO - DISCIPLINA - LAMENTATA LESIONE, PER IL CARATTERE DETTAGLIATO DELLA NORMA, DELLE COMPETENZE REGIONALI - POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI ADATTARE I PRINCIPI DELLA DISCIPLINA AL PROPRIO ORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina dell'orario di servizio e di lavoro prevista dall'art. 60, d.lgs. n. 29 del 1993, si riferisce a situazioni ordinarie ("di norma"): essa consente, pertanto, alle Regioni di adattare i principi desumibili dalla nuova disciplina "alle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti", ai sensi dell'art. 1, terzo comma, stesso decreto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 60, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 124

Altri parametri e norme interposte