Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 S. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DIRETTIVE COMUNITARIE IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' - ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - OBBLIGO DI CONFORMARSI ALLE "DISPOSIZIONI" DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NECESSITA' CHE DETTE "DISPOSIZIONI" ASSUMANO LE FORME PROPRIE DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 S. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - DIRETTIVE COMUNITARIE IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' - ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - OBBLIGO DI CONFORMARSI ALLE "DISPOSIZIONI" DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NECESSITA' CHE DETTE "DISPOSIZIONI" ASSUMANO LE FORME PROPRIE DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 61, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, affida alle singole amministrazioni il potere di attuare le direttive della Comunita' europea in tema di pari opportunita' sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio: ma le "disposizioni" della Presidenza richiamate da tale norma, ove rivolte alle Regioni, non potranno non assumere le forme proprie della funzione d'indirizzo e coordinamento, la quale non si pone in contrasto con il principio di legalita' sostanziale, in quanto verra' a trovare la sua base legale nella stessa direttiva comunitaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
L'art. 61, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, affida alle singole amministrazioni il potere di attuare le direttive della Comunita' europea in tema di pari opportunita' sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio: ma le "disposizioni" della Presidenza richiamate da tale norma, ove rivolte alle Regioni, non potranno non assumere le forme proprie della funzione d'indirizzo e coordinamento, la quale non si pone in contrasto con il principio di legalita' sostanziale, in quanto verra' a trovare la sua base legale nella stessa direttiva comunitaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte