Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 T. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - CONTROLLO DELLA SPESA - RILEVAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI; CONTROLLO DEL COSTO DEL LAVORO; POTERI DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 T. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - CONTROLLO DELLA SPESA - RILEVAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI; CONTROLLO DEL COSTO DEL LAVORO; POTERI DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa del d.lgs. n. 29 del 1993, in tema di controllo della spesa, non lede l'autonomia regionale ne' riguardo alle attivita' di rilevazione dei flussi finanziari delle varie amministrazioni e dei costi imputabili alle stesse (artt. 63 e 64), ne' relativamente al controllo del costo del lavoro (art. 65) e ai poteri di verifica sulla applicazione dei contratti (art. 70, secondo comma), affidati al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica. Riguardo al primo aspetto, essendo le citate attivita' previste in funzione del controllo sulla spesa pubblica e sul costo del personale, tanto in sede nazionale che locale, esse, per risultare efficaci, non potranno non svolgersi secondo criteri e parametri omogenei e sottostare a indirizzi fissati in sede centrale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui potere al riguardo viene a trovare fondamento legale sia nel fine di "omogeneizzazione delle procedure", enunciato dalla stessa norma, sia, piu' in generale, nel complesso della disciplina posta dal titolo V del decreto stesso. In ordine, invece, al secondo aspetto, e' sufficiente osservare che gli istituti previsti appaiono conformi alle finalita' primarie della riforma, la quale trova il suo fondamento nell'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualita' delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 63, secondo comma, 64, 65 e 70, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
La normativa del d.lgs. n. 29 del 1993, in tema di controllo della spesa, non lede l'autonomia regionale ne' riguardo alle attivita' di rilevazione dei flussi finanziari delle varie amministrazioni e dei costi imputabili alle stesse (artt. 63 e 64), ne' relativamente al controllo del costo del lavoro (art. 65) e ai poteri di verifica sulla applicazione dei contratti (art. 70, secondo comma), affidati al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica. Riguardo al primo aspetto, essendo le citate attivita' previste in funzione del controllo sulla spesa pubblica e sul costo del personale, tanto in sede nazionale che locale, esse, per risultare efficaci, non potranno non svolgersi secondo criteri e parametri omogenei e sottostare a indirizzi fissati in sede centrale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui potere al riguardo viene a trovare fondamento legale sia nel fine di "omogeneizzazione delle procedure", enunciato dalla stessa norma, sia, piu' in generale, nel complesso della disciplina posta dal titolo V del decreto stesso. In ordine, invece, al secondo aspetto, e' sufficiente osservare che gli istituti previsti appaiono conformi alle finalita' primarie della riforma, la quale trova il suo fondamento nell'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualita' delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 63, secondo comma, 64, 65 e 70, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte