Sentenza 359/1993 (ECLI:IT:COST:1993:359)
Massima numero 19936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 359/93 U. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - POTERI DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO - RAPPRESENTANZA DELLO STATO NEL TERRITORIO REGIONALE; TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO ALLA REGIONE; RESPONSABILITA' VERSO IL GOVERNO DELLE INFORMAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEI COMPITI ASSEGNATI AL COMMISSARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/93 U. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - POTERI DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO - RAPPRESENTANZA DELLO STATO NEL TERRITORIO REGIONALE; TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO ALLA REGIONE; RESPONSABILITA' VERSO IL GOVERNO DELLE INFORMAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEI COMPITI ASSEGNATI AL COMMISSARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 67, d.lgs. n. 29 del 1993, che - in parte ricalcando la disciplina gia' posta dall'art. 13, l. n. 400 del 1988 - ha affidato al Commissario del Governo la rappresentanza dello Stato nel territorio regionale e la responsabilita' verso il Governo del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, nonche' il compito di trasmettere tutte le comunicazioni del Governo alla Regione, oltre a rispondere ad un principio di autorganizzazione dello Stato, di per se' non lesivo della sfera dell'autonomia regionale, non altera la fisionomia costituzionale del Commissario, ma ne specifica la natura secondo linee implicite nello stesso disegno costituzionale: infatti, sia i compiti di rappresentanza dello Stato che i compiti di trasmissione delle informazioni da e verso la Regione, che l'art. 67 affida al Commissario, possono essere fatti derivare tanto dalle funzioni di "sovraintendenza" che da quelle di "coordinamento", che la Costituzione ha espressamente affidate a tale organo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
La norma di cui all'art. 67, d.lgs. n. 29 del 1993, che - in parte ricalcando la disciplina gia' posta dall'art. 13, l. n. 400 del 1988 - ha affidato al Commissario del Governo la rappresentanza dello Stato nel territorio regionale e la responsabilita' verso il Governo del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, nonche' il compito di trasmettere tutte le comunicazioni del Governo alla Regione, oltre a rispondere ad un principio di autorganizzazione dello Stato, di per se' non lesivo della sfera dell'autonomia regionale, non altera la fisionomia costituzionale del Commissario, ma ne specifica la natura secondo linee implicite nello stesso disegno costituzionale: infatti, sia i compiti di rappresentanza dello Stato che i compiti di trasmissione delle informazioni da e verso la Regione, che l'art. 67 affida al Commissario, possono essere fatti derivare tanto dalle funzioni di "sovraintendenza" che da quelle di "coordinamento", che la Costituzione ha espressamente affidate a tale organo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte