Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19907  19909  19911  19912  19913  19914  19915  19916  19917  19918


Titolo
SENT. 360/93 B. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA - RICOMPRENSIONE NELLA MATERIA "DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE" - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - CRITERI.

Testo
Secondo quanto gia' affermato dalla Corte, nella materia "dell'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" - riservata alla potesta' legislativa concorrente delle regioni dall'art. 117 Cost. - rientra, a norma dell'art. 13 d.P.R. n. 616 del 1977, anche il controllo relativo a detti enti, in ordine al quale, in base al coordinamento di tali norme con l'art. 130 Cost., spetta allo Stato la regolamentazione degli aspetti fondamentali e dei principi (vale a dire, oltre alla composizione, le norme piu' rilevanti sulla competenza e sulle procedure di controllo), e, invece, alle regioni, la disciplina residuale, con particolare riguardo a quella concernente il funzionamento dell'organo di controllo. - S. nn. 21/1985, 612/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte