Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 360/93 C. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONE VALLE D'AOSTA - CRITERI - LEGGE N. 142 DEL 1990 SULLE AUTONOMIE LOCALI - APPLICABILITA' ALLA REGIONE IN RELAZIONE A DETTI CRITERI - LIMITI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA - DETERMINAZIONE.
SENT. 360/93 C. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONE VALLE D'AOSTA - CRITERI - LEGGE N. 142 DEL 1990 SULLE AUTONOMIE LOCALI - APPLICABILITA' ALLA REGIONE IN RELAZIONE A DETTI CRITERI - LIMITI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA - DETERMINAZIONE.
Testo
Diversamente che dalle regioni a statuto ordinario, (v. massima B) per la Regione Valle d'Aosta la materia del controllo sugli enti locali e' ripartita, a norma dell'art. 43 del relativo Statuto, attribuendo allo Stato la determinazione dei principi - cui la legge regionale deve armonizzarsi - relativi alla Costituzione e composizione dell'organo di controllo, alla sua competenza e funzionamento, nonche' al procedimento, e riservando alla regione, in questi ambiti, la competenza ad emanare la normativa dei modi e dei limiti, cioe' dei mezzi di attuazione concreta della disciplina e dei confini entro i quali il controllo stesso debba esplicarsi, con riferimento sia agli enti destinatari, che al territorio interessato. In tale contesto, la legge n. 142 del 1990, in tema di controllo sugli atti degli enti locali, costituisce per la Valle d'Aosta - ai sensi dell'art. 1, secondo comma, stessa legge - un limite alla disciplina regionale, relativamente alle norme di principio in essa contenute, mentre essa non risulta alla regione applicabile per quanto concerne la normativa non di principio o di "dettaglio" enunciata, e cio' con riguardo alla gia' vigente legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in materia di controlli.
Diversamente che dalle regioni a statuto ordinario, (v. massima B) per la Regione Valle d'Aosta la materia del controllo sugli enti locali e' ripartita, a norma dell'art. 43 del relativo Statuto, attribuendo allo Stato la determinazione dei principi - cui la legge regionale deve armonizzarsi - relativi alla Costituzione e composizione dell'organo di controllo, alla sua competenza e funzionamento, nonche' al procedimento, e riservando alla regione, in questi ambiti, la competenza ad emanare la normativa dei modi e dei limiti, cioe' dei mezzi di attuazione concreta della disciplina e dei confini entro i quali il controllo stesso debba esplicarsi, con riferimento sia agli enti destinatari, che al territorio interessato. In tale contesto, la legge n. 142 del 1990, in tema di controllo sugli atti degli enti locali, costituisce per la Valle d'Aosta - ai sensi dell'art. 1, secondo comma, stessa legge - un limite alla disciplina regionale, relativamente alle norme di principio in essa contenute, mentre essa non risulta alla regione applicabile per quanto concerne la normativa non di principio o di "dettaglio" enunciata, e cio' con riguardo alla gia' vigente legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in materia di controlli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 43
Altri parametri e norme interposte