Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 360/93 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - SCELTA DI UN ESPERTO IN MATERIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E DI UN ESPERTO IN MATERIE ECONOMICO-FINANZIARIE - MANCATA PREVISIONE DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE DA ALMENO DIECI ANNI NEL RISPETTIVO ALBO PROFESSIONALE E DI INSERIMENTO IN UNA TERNA DESIGNATA DALL'ORDINE PROFESSIONALE, AI FINI DELLA SCELTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 42, PRIMO COMMA, LEGGE N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 360/93 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - SCELTA DI UN ESPERTO IN MATERIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E DI UN ESPERTO IN MATERIE ECONOMICO-FINANZIARIE - MANCATA PREVISIONE DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE DA ALMENO DIECI ANNI NEL RISPETTIVO ALBO PROFESSIONALE E DI INSERIMENTO IN UNA TERNA DESIGNATA DALL'ORDINE PROFESSIONALE, AI FINI DELLA SCELTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 42, PRIMO COMMA, LEGGE N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 42, primo comma, l. n. 142 del 1990, per quanto concerne la determinazione dei requisiti che i componenti dell'organo di controllo debbano possedere, si configura come norma di principio - alla quale la Regione Valle d'Aosta e' tenuta ad "armonizzare" la propria legislazione ex art. 43 del proprio statuto (v. massima C) - in quanto intesa a garantire l'appartenenza in ciascun membro, di competenze valutate, in linea generale, unitaria ed omogenea, come idonee a garantire l'espletamento migliore delle funzioni e, quindi, il migliore funzionamento dell'organo. Pertanto, l'art. 4, comma primo, lett. a) e lett. b) della legge Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, disponendo che tra i componenti delle commissioni di controllo debbano essere eletti "un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della laurea in giurisprudenza" (art. 4, comma primo, lett. a) e "un esperto in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia e commercio" (art. 4, comma primo, lett. b), viola il predetto art. 42, il quale prevede che l'organo di controllo sia composto, tra l'altro, da un esperto "iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale" e da un esperto "iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali", ed e' quindi costituzionalmente illegittimo in tale parte.
L'art. 42, primo comma, l. n. 142 del 1990, per quanto concerne la determinazione dei requisiti che i componenti dell'organo di controllo debbano possedere, si configura come norma di principio - alla quale la Regione Valle d'Aosta e' tenuta ad "armonizzare" la propria legislazione ex art. 43 del proprio statuto (v. massima C) - in quanto intesa a garantire l'appartenenza in ciascun membro, di competenze valutate, in linea generale, unitaria ed omogenea, come idonee a garantire l'espletamento migliore delle funzioni e, quindi, il migliore funzionamento dell'organo. Pertanto, l'art. 4, comma primo, lett. a) e lett. b) della legge Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, disponendo che tra i componenti delle commissioni di controllo debbano essere eletti "un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della laurea in giurisprudenza" (art. 4, comma primo, lett. a) e "un esperto in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia e commercio" (art. 4, comma primo, lett. b), viola il predetto art. 42, il quale prevede che l'organo di controllo sia composto, tra l'altro, da un esperto "iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale" e da un esperto "iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali", ed e' quindi costituzionalmente illegittimo in tale parte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 43
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 42
co. 1