Sentenza 27/2025 (ECLI:IT:COST:2025:27)
Massima numero 46673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  11/02/2025;  Decisione del  11/02/2025
Deposito del 07/03/2025; Pubblicazione in G. U. 12/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46674


Titolo
Reati e pene - In genere - Utilizzo di documenti contraffatti o alterati - Trattamento sanzionatorio pari a quanto previsto per la contraffazione o alterazione dei medesimi, o di quelli necessari al loro ottenimento - Possibile variazione della pena, anche riducendola di un terzo analogamente a quanto disposto per i delitti comuni di falso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, non prevedendo in particolare che la pena edittale per l’utilizzo suddetto sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 cod. pen. La disposizione censurata sottopone all’unica cornice edittale che spazia da uno a sei anni di reclusione tre tipologie di condotte: (a) la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso; (b) la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; nonché (c) l’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b). A differenza di quanto sostenuto dal rimettente, le prime due fattispecie non sono connotate da un maggiore disvalore rispetto alla condotta sub categoria (c), perché l’utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell’utilizzatore nella falsificazione del documento stesso. Quanto all’asserito diverso grado di progressione criminosa che connoterebbe le tre fattispecie, è semmai vero il contrario: la condotta sub (a) e sub (b) costituisce condotta preparatoria rispetto a quella di presentazione del documento da parte dell’interessato alle autorità di polizia, essendo proprio quest’ultima condotta a creare un immediato pericolo per il bene giuridico protetto, ledendo l’ordinata gestione dei flussi migratori. Neppure sussiste una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al tertium comparationis rappresentato dall’art. 489 cod. pen. Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1930 a prevedere una generale riduzione di pena per chi abbia semplicemente usato l’atto falso, senza essere concorso nella sua falsità, non paiono necessariamente sussistenti anche con riferimento agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata, rispetto ai quali non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione; e rispetto ai quali, comunque, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse che il legislatore intende tutelare. Dalla non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al principio di uguaglianza discende anche la non fondatezza di quelle relative alla funzione rieducativa della pena. (Precedenti: S. 63/2022 - mass. 44732; S. 236/2016 - mass. 39110; S. 250/2010 - mass. 34826).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 5  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte