Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 360/93 E. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA STATALE - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - COMPONENTI - PREVISIONE DI SPECIFICHE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' - FONDAMENTO - CONFORMITA' AL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A..
SENT. 360/93 E. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA STATALE - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - COMPONENTI - PREVISIONE DI SPECIFICHE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' - FONDAMENTO - CONFORMITA' AL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A..
Testo
L'art. 43, l. n. 142 del 1990, prevede specifiche ipotesi di incompatibilita' (o di ineleggibilita') alla partecipazione dei comitati regionali di controllo, tra le quali quelle - lett. a) e c) - riferite rispettivamente ai parlamentari nazionali ed europei ed agli amministratori di comuni o province ed altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' a coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato. Il criterio adottato dalla norma che - come si desume dai lavori preparatori, e' stato considerato essenziale nelle scelte del legislatore - puo' riassumersi nell'esigenza di assicurare al comitato la partecipazione di persone che garantiscano imparzialita', indipendenza e neutralita' nell'esercizio delle relative funzioni, e cio' in conformita' al principio di imparzialita' di cui all'art. 97 Cost, il quale - come ribadito dalla Corte - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici. Del resto, sempre secondo la Corte, la Costituzione esprime "la distinzione piu' profonda tra politica ed amministrazione" e quest'ultima e' vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche, per il perseguimento delle finalita' pubbliche obbiettivate dall'ordinamento. - v., rispettivamente, S. nn. 18/1989, 331/1988, 333/1993, 453/1990.
L'art. 43, l. n. 142 del 1990, prevede specifiche ipotesi di incompatibilita' (o di ineleggibilita') alla partecipazione dei comitati regionali di controllo, tra le quali quelle - lett. a) e c) - riferite rispettivamente ai parlamentari nazionali ed europei ed agli amministratori di comuni o province ed altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' a coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato. Il criterio adottato dalla norma che - come si desume dai lavori preparatori, e' stato considerato essenziale nelle scelte del legislatore - puo' riassumersi nell'esigenza di assicurare al comitato la partecipazione di persone che garantiscano imparzialita', indipendenza e neutralita' nell'esercizio delle relative funzioni, e cio' in conformita' al principio di imparzialita' di cui all'art. 97 Cost, il quale - come ribadito dalla Corte - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici. Del resto, sempre secondo la Corte, la Costituzione esprime "la distinzione piu' profonda tra politica ed amministrazione" e quest'ultima e' vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche, per il perseguimento delle finalita' pubbliche obbiettivate dall'ordinamento. - v., rispettivamente, S. nn. 18/1989, 331/1988, 333/1993, 453/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte