Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 360/93 G. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - MANCATA PREVISIONE CIRCA LA PRESENZA DI UN MEMBRO DI NOMINA GOVERNATIVA - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 42, N. 1, LETT. B), L. N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 360/93 G. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - MANCATA PREVISIONE CIRCA LA PRESENZA DI UN MEMBRO DI NOMINA GOVERNATIVA - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 42, N. 1, LETT. B), L. N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 42, n. 1, lett. b) legge. n. 142 del 1990, nella parte in cui prevede tra i componenti dei comitati regionali di controllo la presenza di un membro nominato dal Commissario di governo, non riveste valore di norma di principio, nel senso che la presenza minoritaria di un rappresentante governativo nell'organo di controllo possa essere presupposto indispensabile per il buon funzionamento del medesimo, assicurandone l'unitarieta' d'indirizzo: tale unitarieta', infatti, se intesa con riferimento all'attivita' di controllo nelle singole regioni, non risulta perseguita da nessuna norma della legge, mentre e' espressamente attuata in relazione all'attivita' del comitato regionale di controllo in ciascuna regione (art. 41, nn. 2 e 3). Pertanto, la mancata previsione da parte dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, di un membro di nomina governativa, tra i componenti della Commissione regionale di controllo, non risulta lesiva di principi stabiliti dalle leggi dello Stato, dovendosi altresi' osservare al riguardo che una previsione in tal senso sarebbe impedita dalla estraneita' all'ordinamento valdostano della figura del Commissario del Governo (v. artt. 31, 45 e 46 dello statuto). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).
L'art. 42, n. 1, lett. b) legge. n. 142 del 1990, nella parte in cui prevede tra i componenti dei comitati regionali di controllo la presenza di un membro nominato dal Commissario di governo, non riveste valore di norma di principio, nel senso che la presenza minoritaria di un rappresentante governativo nell'organo di controllo possa essere presupposto indispensabile per il buon funzionamento del medesimo, assicurandone l'unitarieta' d'indirizzo: tale unitarieta', infatti, se intesa con riferimento all'attivita' di controllo nelle singole regioni, non risulta perseguita da nessuna norma della legge, mentre e' espressamente attuata in relazione all'attivita' del comitato regionale di controllo in ciascuna regione (art. 41, nn. 2 e 3). Pertanto, la mancata previsione da parte dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, di un membro di nomina governativa, tra i componenti della Commissione regionale di controllo, non risulta lesiva di principi stabiliti dalle leggi dello Stato, dovendosi altresi' osservare al riguardo che una previsione in tal senso sarebbe impedita dalla estraneita' all'ordinamento valdostano della figura del Commissario del Governo (v. artt. 31, 45 e 46 dello statuto). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Valle d'Aosta
art. 43
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 42 n.1,lett.b