Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 360/93 H. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - INDENNITA' - DETERMINAZIONE IN BASE A DATE PERCENTUALI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 44, LEGGE N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 360/93 H. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - INDENNITA' - DETERMINAZIONE IN BASE A DATE PERCENTUALI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 44, LEGGE N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 44, legge n. 142 del 1990 rimette alla legge regionale la determinazione dell'indennita' da attribuire ai componenti degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali, cosicche' legittimamente ne' irragionevolmente, l'art. 16 della legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, fissa l'indennita' dei componenti effettivi e supplenti della commissione di controllo, nonche' del presidente, commisurando la stessa all'indennita' spettante ai consiglieri regionali, sulla base di determinate percentuali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).
L'art. 44, legge n. 142 del 1990 rimette alla legge regionale la determinazione dell'indennita' da attribuire ai componenti degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali, cosicche' legittimamente ne' irragionevolmente, l'art. 16 della legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, fissa l'indennita' dei componenti effettivi e supplenti della commissione di controllo, nonche' del presidente, commisurando la stessa all'indennita' spettante ai consiglieri regionali, sulla base di determinate percentuali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Valle d'Aosta
art. 43
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 44