Sentenza 360/1993 (ECLI:IT:COST:1993:360)
Massima numero 19916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19907  19908  19909  19911  19912  19913  19914  19915  19917  19918


Titolo
SENT. 360/93 I. REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA REGIONALE - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO; COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STABILITI AL RIGUARDO DALL'ART. 46 E SEGG., LEGGE N. 142 DEL 1990 E DEL DOVERE DI ARMONIZZARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE AD ESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 22 e 24 della legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, disciplinanti, rispettivamente, il termine per l'esercizio del controllo e per la comunicazione del provvedimento di annullamento dell'atto sottoposto al controllo, attengono a materia rimessa statutariamente alla legislazione regionale e a modalita' del procedimento di controllo, le cui fasi di svolgimento si conformano - nelle loro linee fondamentali - ai principi della legge statale, di cui agli artt. 46 e segg. l. n. 142 del 1990. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 24, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

statuto regione Valle d'Aosta  art. 43  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  08/06/1990  n. 142  art. 46  e segg.