Sentenza 361/1993 (ECLI:IT:COST:1993:361)
Massima numero 19906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 361/93. PENSIONI DI GUERRA - VEDOVA DI MILITARE DECEDUTO PER CAUSA BELLICA - PREVISTA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE IN CASO DI NUOVE NOZZE CON TITOLARE DI UN REDDITO SUPERIORE AD UNA CERTA MISURA - INTRINSECA INCOERENZA CON IL RICONOSCIUTO CARATTERE RISARCITORIO DEL TRATTAMENTO 'DE QUO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 361/93. PENSIONI DI GUERRA - VEDOVA DI MILITARE DECEDUTO PER CAUSA BELLICA - PREVISTA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE IN CASO DI NUOVE NOZZE CON TITOLARE DI UN REDDITO SUPERIORE AD UNA CERTA MISURA - INTRINSECA INCOERENZA CON IL RICONOSCIUTO CARATTERE RISARCITORIO DEL TRATTAMENTO 'DE QUO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
Nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (concernente il trattamento pensionistico dovuto alla vedova di guerra) e' intrinsecamente incoerente con il proclamato carattere risarcitorio di tale trattamento, per cui il legislatore lo concepisce come diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, e nell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 ribadisce che le somme da corrispondersi a questo titolo, "non costituiscono reddito", che nel momento della effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto venga condizionato, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca, fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruire in seguito, di un reddito superiore ad una determinata misura. Per tale contraddizione logica di fondo, che supera i margini della legittima discrezionalita' delle scelte legislative, l'art. 42, primo comma, cit., - assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' prospettati dal giudice 'a quo' - va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge. - Sulla medesima norma, in questione sollevata pero' sotto profili diversi da quelli per cui ora e' stata riconosciuta illegittima, v. ord. n. 325/1992.
Nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (concernente il trattamento pensionistico dovuto alla vedova di guerra) e' intrinsecamente incoerente con il proclamato carattere risarcitorio di tale trattamento, per cui il legislatore lo concepisce come diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, e nell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 ribadisce che le somme da corrispondersi a questo titolo, "non costituiscono reddito", che nel momento della effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto venga condizionato, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca, fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruire in seguito, di un reddito superiore ad una determinata misura. Per tale contraddizione logica di fondo, che supera i margini della legittima discrezionalita' delle scelte legislative, l'art. 42, primo comma, cit., - assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' prospettati dal giudice 'a quo' - va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge. - Sulla medesima norma, in questione sollevata pero' sotto profili diversi da quelli per cui ora e' stata riconosciuta illegittima, v. ord. n. 325/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 1
Altri parametri e norme interposte