Sentenza 362/1993 (ECLI:IT:COST:1993:362)
Massima numero 19996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19997
Titolo
SENT. 362/93 A. REGIONE SICILIA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA FINANZIARIA - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO ALLA REGIONE DEI PROVENTI DELLE NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE NEL SUO TERRITORIO - APPLICABILITA' - CONDIZIONI.
SENT. 362/93 A. REGIONE SICILIA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA FINANZIARIA - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO ALLA REGIONE DEI PROVENTI DELLE NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE NEL SUO TERRITORIO - APPLICABILITA' - CONDIZIONI.
Testo
L'eccezione prevista dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria) al principio devolutivo alla Regione Sicilia - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello statuto regionale - dei proventi delle nuove entrate tributarie riscosse nel suo territorio, richiede - come la Corte ha gia' affermato - nella legge che la prevede "la inclusione di un'apposita clausola di destinazione alle particolari finalita' da soddisfare". Non si richiede, invece, che la riserva allo Stato delle nuove entrate - riserva che secondo lo stesso art. 2, e' possibile anche in relazione a finalita' "continuative" (oltre che contingenti) - sia circoscritta nel tempo, ne' che per poterla disporre si verifichino "eventi naturali imprevedibili" ai quali lo Stato debba far fronte, giacche' una tale limitazione, non rinvenibile nella lettera del citato art. 2, sarebbe chiaramente incompatibile con la sua 'ratio', che e' quella di consentire alla legge dello Stato di istituire nuove entrate tributarie per la realizzazione di finalita' proprie all'intera comunita' nazionale. - S. nn. 61/1987 e 87/1987.
L'eccezione prevista dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria) al principio devolutivo alla Regione Sicilia - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello statuto regionale - dei proventi delle nuove entrate tributarie riscosse nel suo territorio, richiede - come la Corte ha gia' affermato - nella legge che la prevede "la inclusione di un'apposita clausola di destinazione alle particolari finalita' da soddisfare". Non si richiede, invece, che la riserva allo Stato delle nuove entrate - riserva che secondo lo stesso art. 2, e' possibile anche in relazione a finalita' "continuative" (oltre che contingenti) - sia circoscritta nel tempo, ne' che per poterla disporre si verifichino "eventi naturali imprevedibili" ai quali lo Stato debba far fronte, giacche' una tale limitazione, non rinvenibile nella lettera del citato art. 2, sarebbe chiaramente incompatibile con la sua 'ratio', che e' quella di consentire alla legge dello Stato di istituire nuove entrate tributarie per la realizzazione di finalita' proprie all'intera comunita' nazionale. - S. nn. 61/1987 e 87/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2