Sentenza 363/1993 (ECLI:IT:COST:1993:363)
Massima numero 19998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 363/93. FINANZA REGIONALE - RISERVA ALLO STATO DEL GETTITO DELLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI, RIGUARDO ALL'I.R.PE.F., DALLA NUOVA DISCIPLINA DI ALIQUOTE ED ONERI DEDUCIBILI - RICORSO DELLA REGIONE SARDEGNA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO DELLO STATUTO SPECIALE CHE ATTRIBUISCE ALLA REGIONE I SETTE DECIMI DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUDDETTA - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' NELLA SARDEGNA, IN FORZA DI ALTRA DISPOSIZIONE DELLA MEDESIMA LEGGE, DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 363/93. FINANZA REGIONALE - RISERVA ALLO STATO DEL GETTITO DELLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI, RIGUARDO ALL'I.R.PE.F., DALLA NUOVA DISCIPLINA DI ALIQUOTE ED ONERI DEDUCIBILI - RICORSO DELLA REGIONE SARDEGNA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO DELLO STATUTO SPECIALE CHE ATTRIBUISCE ALLA REGIONE I SETTE DECIMI DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUDDETTA - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' NELLA SARDEGNA, IN FORZA DI ALTRA DISPOSIZIONE DELLA MEDESIMA LEGGE, DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
A norma dell'art. 13 ter, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992 (convertito con modificazioni in l. n. 438 del 1992) secondo il quale le disposizioni del decreto non si applicano nelle regioni a statuto speciale se in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, e' inapplicabile nella Sardegna la riserva all'erario, prevista dal precedente art. 13, delle maggiori entrate dell'Irpef derivanti dalla nuova curva delle aliquote previste dall'art. 9 e dalla disciplina degli oneri deducibili dettata dall'art. 10. E' infatti incontroverso che il decreto-legge in questione e la relativa legge di conversione sono stati adottati senza che la Regione sia stata sentita sulla destinazione delle suddette maggiori entrate, come invece e' richiesto dall'art. 54 dello Statuto regionale per le modifiche delle disposizioni del titolo terzo dello Statuto, e quindi anche di quella dell'art. 8, che nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, stabilisce, alla lett. a), che le entrate della regione sono costituite - tra l'altro - dai sette decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosse nel territorio della regione. Di conseguenza, data la inidoneita' della normativa impugnata a realizzare effetti pregiudizievoli sui flussi tributari garantiti alla Regione Sardegna, la richiesta di una pronuncia di illegittimita' degli artt. 13 e 13 ter, secondo comma, - formulata del resto dalla ricorrente, come precisato nell'ultima memoria, solo ove la gia' contestata "riserva allo Stato" fosse stata ritenuta dalla Corte applicabile - risulta priva di oggetto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 13-ter, comma secondo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost. e 7, 8 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna). red.: F.S. rev.: S.P.
A norma dell'art. 13 ter, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992 (convertito con modificazioni in l. n. 438 del 1992) secondo il quale le disposizioni del decreto non si applicano nelle regioni a statuto speciale se in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, e' inapplicabile nella Sardegna la riserva all'erario, prevista dal precedente art. 13, delle maggiori entrate dell'Irpef derivanti dalla nuova curva delle aliquote previste dall'art. 9 e dalla disciplina degli oneri deducibili dettata dall'art. 10. E' infatti incontroverso che il decreto-legge in questione e la relativa legge di conversione sono stati adottati senza che la Regione sia stata sentita sulla destinazione delle suddette maggiori entrate, come invece e' richiesto dall'art. 54 dello Statuto regionale per le modifiche delle disposizioni del titolo terzo dello Statuto, e quindi anche di quella dell'art. 8, che nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, stabilisce, alla lett. a), che le entrate della regione sono costituite - tra l'altro - dai sette decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosse nel territorio della regione. Di conseguenza, data la inidoneita' della normativa impugnata a realizzare effetti pregiudizievoli sui flussi tributari garantiti alla Regione Sardegna, la richiesta di una pronuncia di illegittimita' degli artt. 13 e 13 ter, secondo comma, - formulata del resto dalla ricorrente, come precisato nell'ultima memoria, solo ove la gia' contestata "riserva allo Stato" fosse stata ritenuta dalla Corte applicabile - risulta priva di oggetto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 13-ter, comma secondo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost. e 7, 8 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 54
Altri parametri e norme interposte