Sentenza 364/1993 (ECLI:IT:COST:1993:364)
Massima numero 19904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/07/1993; Decisione del
26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19905
Titolo
SENT. 364/93 A. PROCESSO PENALE - SENTENZA CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE, DA TRENTA A QUINDICI GIORNI, DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - ADOZIONE DI TALE MODIFICA CON DECRETO-LEGGE (REGOLARMENTE CONVERTITO) - MANCATA OSSERVANZA DELLA SPECIALE PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE DI DELEGA PER LE INTEGRAZIONI E CORREZIONI, NEL PRIMO TRIENNIO DI VIGENZA, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - ASSERITA CONSEGUENTE INCOSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI MODIFICARE LA LEGGE DI DELEGA PER IL CODICE DI PROCEDURA PENALE ANCHE CON I NORMALI MEZZI DI NORMAZIONE PRIMARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 364/93 A. PROCESSO PENALE - SENTENZA CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE, DA TRENTA A QUINDICI GIORNI, DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - ADOZIONE DI TALE MODIFICA CON DECRETO-LEGGE (REGOLARMENTE CONVERTITO) - MANCATA OSSERVANZA DELLA SPECIALE PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE DI DELEGA PER LE INTEGRAZIONI E CORREZIONI, NEL PRIMO TRIENNIO DI VIGENZA, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - ASSERITA CONSEGUENTE INCOSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI MODIFICARE LA LEGGE DI DELEGA PER IL CODICE DI PROCEDURA PENALE ANCHE CON I NORMALI MEZZI DI NORMAZIONE PRIMARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, puo' essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione. La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice, non esclude, pertanto, la possibilita' che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione. Va quindi respinta, nella specie, la censura di incostituzionalita' relativa alla modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. (riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata) contestata perche' posta in essere senza l'osservanza della suddetta speciale procedura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. - in relazione agli artt. 7 e 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133).
La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, puo' essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione. La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice, non esclude, pertanto, la possibilita' che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione. Va quindi respinta, nella specie, la censura di incostituzionalita' relativa alla modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. (riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata) contestata perche' posta in essere senza l'osservanza della suddetta speciale procedura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. - in relazione agli artt. 7 e 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 7
legge 16/02/1987
n. 81
art. 8