Sentenza 364/1993 (ECLI:IT:COST:1993:364)
Massima numero 19905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19904


Titolo
SENT. 364/93 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO PRESENTE - SENTENZA DIBATTIMENTALE CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEI MOTIVI DA TRENTA A QUINDICI GIORNI - MANCATO COORDINAMENTO FORMALE CON L'ALTRA NORMA DEL CODICE PER CUI DEL DEPOSITO DEI MOTIVI VA DATO AVVISO ALLE PARTI SOLO SE AVVENUTO OLTRE I TRENTA GIORNI - CONSEGUENTE LAMENTATA CONTRAZIONE DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE, CON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, AL RIGUARDO, RISPETTO ALL'IMPUTATO CONTUMACE - QUESTIONI FORMULATE IN BASE A PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUPERATO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - costituente sul punto "diritto vivente" - in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991) pur in mancanza di un coordinamento formale, anche l'art. 548, secondo comma, st. codice, deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' formulate nei confronti del citato art. 6 (per lamentata contrazione, a scapito dell'imputato presente alla lettura del dispositivo ma ignaro della data del deposito, del termine per impugnare, e ingiustificata disparita' di trattamento del medesimo rispetto all'imputato contumace, per il fatto che a quest'ultimo, in ogni caso, va dato avviso del deposito dei motivi) censure basate entrambe sul non piu' condivisibile presupposto che anche dopo la modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., l'avviso di deposito debba essere comunicato all'imputato presente solo dopo il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo, (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133). - cfr. Cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte