Ordinanza 365/1993 (ECLI:IT:COST:1993:365)
Massima numero 19727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  26/07/1993;  Decisione del  26/07/1993
Deposito del 30/07/1993; Pubblicazione in G. U. 18/08/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 365/93. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DIVIETO DI SCARICHI ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI DI CUI ALLA L. N. 319/1976 - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER DETERMINATE IMPRESE DI RISPETTARE TALI LIMITI - RITENUTA NON NECESSITA' DEGLI STESSI AI FINI DELLA TUTELA DELLA COLLETTIVITA' - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'aver previsto limiti di accettabilita' rigorosi per gli scarichi in acque superficiali provenienti da insediamenti produttivi non viola il diritto al lavoro in quanto, a parte il contenuto meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 Cost., la concreta disciplina di tale diritto rientra nella discrezionalita' del legislatore che puo' imporre limiti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni anch'essi tutelati dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.); ne' puo' ritenersi in contrasto con il principio della liberta' di iniziativa economica l'obbligo per l'imprenditore di osservare la disciplina penale ed amministrativa che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319). - In senso conforme v. S. nn. 184/1983 e 127/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte