Sentenza 369/1993 (ECLI:IT:COST:1993:369)
Massima numero 19803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 07/10/1993; Pubblicazione in G. U. 13/10/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 369/93. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - E.N.P.A.V. - UNICO FORO COMPETENTE: ROMA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INCIDENZA SUL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 369/93. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - E.N.P.A.V. - UNICO FORO COMPETENTE: ROMA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INCIDENZA SUL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In deroga alla norma dell'art. 444 cod.proc.civ. (come novellato dalla legge 11 agosto 1973 , n. 533) che per tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, prevede la competenza del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore, per le controversie che abbiano come parte l'E.N.P.A.V., (Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari) l'art. 9, l. n. 949/1967 stabilisce quale unico foro competente quello di Roma. Tale deroga non e' sorretta da alcun apprezzabile interesse, ne' sussiste, nella specie, una posizione di guarentigia dell'ente pubblico, anzi il principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore l'adozione di un foro particolare e pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 9, l. 6 ottobre 1967, n. 949, nella parte in cui prevede per le controversie E.N.P.A.V. come unico foro competente quello di Roma. - Sul disfavore, in relazione al principio della tutela del lavoratore, per la adozione di un foro particolare, v. sentt. nn. 117/1990 e 4/1969, ed inoltre, riguardo alla deroga alla regola generale del foro della sede di servizio operata dalla legge n. 74 del 1990 per le impugnative delle delibere del Consiglio Superiore della magistratura, v. sent. n. 189/1992.
In deroga alla norma dell'art. 444 cod.proc.civ. (come novellato dalla legge 11 agosto 1973 , n. 533) che per tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, prevede la competenza del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore, per le controversie che abbiano come parte l'E.N.P.A.V., (Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari) l'art. 9, l. n. 949/1967 stabilisce quale unico foro competente quello di Roma. Tale deroga non e' sorretta da alcun apprezzabile interesse, ne' sussiste, nella specie, una posizione di guarentigia dell'ente pubblico, anzi il principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore l'adozione di un foro particolare e pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 9, l. 6 ottobre 1967, n. 949, nella parte in cui prevede per le controversie E.N.P.A.V. come unico foro competente quello di Roma. - Sul disfavore, in relazione al principio della tutela del lavoratore, per la adozione di un foro particolare, v. sentt. nn. 117/1990 e 4/1969, ed inoltre, riguardo alla deroga alla regola generale del foro della sede di servizio operata dalla legge n. 74 del 1990 per le impugnative delle delibere del Consiglio Superiore della magistratura, v. sent. n. 189/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte