Sentenza 370/1993 (ECLI:IT:COST:1993:370)
Massima numero 20000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 07/10/1993; Pubblicazione in G. U. 13/10/1993
Massime associate alla pronuncia:
19999
Titolo
SENT. 370/93 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - AMBITO DI APPLICAZIONE - MANCATA ESENZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AGLI I.A.C.P. - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 370/93 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - AMBITO DI APPLICAZIONE - MANCATA ESENZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AGLI I.A.C.P. - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata esenzione del patrimonio immobiliare dello I.A.C.P. dall'I.C.I., pur potendo avere riflessi negativi sulla sfera finanziaria della ricorrente regione Liguria in termini di maggiori oneri finanziari di cui la Regione dovrebbe darsi carico al fine di fronteggiare il disavanzo del bilancio degli istituti derivante dalla suddetta mancata esenzione, non comporta violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto tale norma non definisce l' autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi. Se e' vero infatti che, per l'attuazione del precetto costituzionale, va assicurata la corrispondenza tra "bisogni regionali" e "mezzi finanziari" per farvi fronte, in modo da garantire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni, rientra tuttavia nella discrezionalita' del legislatore statale operare una valutazione comparativa delle esigenze generali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - Sul significato di autonomia finanziaria regionale, v. S. nn. 356/1992 e 369/1992, 381/1990, 64/1987 e 307/1983.
La mancata esenzione del patrimonio immobiliare dello I.A.C.P. dall'I.C.I., pur potendo avere riflessi negativi sulla sfera finanziaria della ricorrente regione Liguria in termini di maggiori oneri finanziari di cui la Regione dovrebbe darsi carico al fine di fronteggiare il disavanzo del bilancio degli istituti derivante dalla suddetta mancata esenzione, non comporta violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto tale norma non definisce l' autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi. Se e' vero infatti che, per l'attuazione del precetto costituzionale, va assicurata la corrispondenza tra "bisogni regionali" e "mezzi finanziari" per farvi fronte, in modo da garantire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni, rientra tuttavia nella discrezionalita' del legislatore statale operare una valutazione comparativa delle esigenze generali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - Sul significato di autonomia finanziaria regionale, v. S. nn. 356/1992 e 369/1992, 381/1990, 64/1987 e 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte