Sentenza 375/1993 (ECLI:IT:COST:1993:375)
Massima numero 20001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  06/10/1993;  Decisione del  06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:  20002


Titolo
SENT. 375/93 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E LAVORAZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA DEL LEGISLATORE REGIONALE NEI LIMITI POSTI DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE.

Testo
Nell'esercizio della competenza che incontestabilmente gli spetta, in seguito al trasferimento alle regioni, ex d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari, per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ai sensi dell'art. 117 Cost., all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale. - S. nn. 1034/1988 e 350/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte