Sentenza 375/1993 (ECLI:IT:COST:1993:375)
Massima numero 20002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
06/10/1993; Decisione del
06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:
20001
Titolo
SENT. 375/93 B. REGIONE LIGURIA - VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - LEGGE REGIONALE - PREVISTA COMPETENZA DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA VIOLAZIONE E' STATA ACCERTATA ANZICHE' DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA VIOLAZIONE E' STATA COMMESSA - CONTRASTO CON PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE E INCOERENZA RISPETTO ALLA STESSA LEGGE GENERALE REGIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 375/93 B. REGIONE LIGURIA - VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - LEGGE REGIONALE - PREVISTA COMPETENZA DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA VIOLAZIONE E' STATA ACCERTATA ANZICHE' DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA VIOLAZIONE E' STATA COMMESSA - CONTRASTO CON PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE E INCOERENZA RISPETTO ALLA STESSA LEGGE GENERALE REGIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Con l'individuare quale organo competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di igiene e sanita' pubblica, il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata, anziche' il Sindaco del comune in cui la violazione e' stata commessa, l'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 11 del 1983 si pone in contrasto con il principio - che vincola il legislatore regionale - stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Al tempo stesso la disposizione in questione, derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ult. comma, legge 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorieta' nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurata anche alla luce del canone di razionalita'. L'indicato art. 4 della legge Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, va dunque dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 117, 97 e 3 della Costituzione. - v. massima precedente.
Con l'individuare quale organo competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di igiene e sanita' pubblica, il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata, anziche' il Sindaco del comune in cui la violazione e' stata commessa, l'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 11 del 1983 si pone in contrasto con il principio - che vincola il legislatore regionale - stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Al tempo stesso la disposizione in questione, derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ult. comma, legge 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorieta' nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurata anche alla luce del canone di razionalita'. L'indicato art. 4 della legge Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, va dunque dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 117, 97 e 3 della Costituzione. - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte