Sentenza 376/1993 (ECLI:IT:COST:1993:376)
Massima numero 19781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
06/10/1993; Decisione del
06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:
19782
Titolo
SENT. 376/93 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - OPERATIVITA' NON SOLO NEI RIGUARDI DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SENSO STRETTO MA ANCHE DI QUELLI PREPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - LIMITI.
SENT. 376/93 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - OPERATIVITA' NON SOLO NEI RIGUARDI DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SENSO STRETTO MA ANCHE DI QUELLI PREPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - LIMITI.
Testo
Come la Corte ha gia' statuito, il principio di cui all'art. 97 Cost., secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, e il correlativo sindacato di legittimita' costituzionale, sono riferibili anche agli organi dell'ammininistrazione della giustizia, ma solo per quanto attiene alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, non, invece, per quel che riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio possono o devono venire adottati, si svolge in un ambito del tutto diverso ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento dell'amministrazione. - Sent. nn. 160/1988, 18/1989 e 86/1982.
Come la Corte ha gia' statuito, il principio di cui all'art. 97 Cost., secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, e il correlativo sindacato di legittimita' costituzionale, sono riferibili anche agli organi dell'ammininistrazione della giustizia, ma solo per quanto attiene alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, non, invece, per quel che riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio possono o devono venire adottati, si svolge in un ambito del tutto diverso ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento dell'amministrazione. - Sent. nn. 160/1988, 18/1989 e 86/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte