Sentenza 376/1993 (ECLI:IT:COST:1993:376)
Massima numero 19782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  06/10/1993;  Decisione del  06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:  19781


Titolo
SENT. 376/93 B. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI ORDINARE LA RIDUZIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NONOSTANTE L'EVENTUALITA' DI UN SUCCESSIVO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE PER LA NON INVOCABILITA' DEL PRINCIPIO IN RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1-sexies, comma secondo, della legge n. 431 del 1985, con il prevedere l'obbligo, anziche' la facolta', del giudice di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese di colui che ha riportato la condanna per il reato di esecuzione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo ambientale, nonostante l'eventualita' di un successivo rilascio della autorizzazione in sanatoria, non viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione giacche' l'adozione da parte del giudice di un determinato provvedimento e' espressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale che e' per definizione del tutto estraneo alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, in l. 8 agosto 1985, n. 431).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte