Sentenza 377/1993 (ECLI:IT:COST:1993:377)
Massima numero 19816
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/10/1993;  Decisione del  06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 377/93. TRASPORTO - TRASPORTO AEREO - SERVIZI DI LINEA INTERNI DELLE SOCIETA' ALITALIA ED ATI - NUOVE TARIFFE RIGUARDANTI LE LINEE CON LA SARDEGNA CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1993 - APPROVAZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA - LAMENTATA INOSSERVANZA DELLE NORME DELLO STATUTO REGIONALE E DI ATTUAZIONE DELLO STESSO, CHE NEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI TRASPORTI AEREI RICHIEDONO UN PARERE DELLA REGIONE - ESCLUSIONE - RICONOSCIUTA VALIDITA' DELLA ESPRESSIONE DI TALE PARERE NELLA PARTECIPAZIONE DELLA RICORRENTE AD UN ACCORDO POI TRASFUSO NEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Nella procedura per l'approvazione delle tariffe dei servizi aerei di linea interni operati dalle societa' Alitalia e Ati, la presenza della Regione Sardegna - richiesta dagli artt. 53 del relativo Statuto speciale e 66 e 67 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 348 del 1979 - deve essere garantita nelle ordinarie forme della collaborazione consultiva, per la cui legittimita' e' sufficiente, in ossequio al principio di leale cooperazione, che la regione sia posta in grado di esprimere il parere alla luce di tutti gli elementi in base ai quali lo Stato intende esercitare il proprio potere e che il provvedimento ministeriale, eventualmente divergente - nel contenuto sostanziale - dal parere, sia sorretto da adeguata motivazione. E' quindi da escludersi che alla Regione Sardegna dovesse essere sottoposto, per il definitivo parere, il testo finale del decreto di approvazione di dette tariffe n. 13 del 24 novembre 1992: deve infatti ritenersi che, nella specie, l'accordo tra rappresentanti regionali e societa' ATI, scaturito dalla riunione in data 14 ottobre 1992 - indetta a seguito del parere negativo espresso dalla regione con nota del 13 ottobre 1992 - presso il Ministero dei trasporti e sostanzialmente trasfuso nel decreto stesso, abbia costituito valida espressione, da parte di detta regione, di un parere positivo sull'atto da emanare. Ne' puo' lamentarsi la difformita', rispetto a tale accordo, delle tariffe particolari applicate a percorsi con scalo intermedio (a Roma o a Milano), di cui all'art. 4 del decreto, non risultando le stesse aumentate ne' oggetto di un qualche specifico rilievo regionale. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre 1992, le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle societa' Alitalia ed ATI, senza aver sottoposto ad un ulteriore parere della Regione Sardegna il testo sul quale la Regione medesima ha gia' avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva. - cfr. la diversa ipotesi di funzione consultiva svolta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto per il T.A.A. - non assimilabile per la Corte a quella considerata nella attuale questione - oggetto della sent. n. 37/89.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 53

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/06/1979  n. 348  art. 66  

decreto del Presidente della Repubblica  19/06/1979  n. 348  art. 67