Sentenza 378/1993 (ECLI:IT:COST:1993:378)
Massima numero 20003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  06/10/1993;  Decisione del  06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 378/93. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELL'I.N.P.S. - PROFESSIONISTI LEGALI - INQUADRAMENTO NELLA DECIMA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTITUZIONE DI DUE LIVELLI DIFFERENZIATI, CON CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE, AI QUALI ACCEDERE MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE RETRIBUTIVA (PER LA POSSIBILITA' CHE PROFESSIONISTI MENO ANZIANI E CON MENO ABILITAZIONI CONSEGUITE RISULTINO FAVORITI RISPETTO AGLI ALTRI) NONCHE' DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RICHIESTA DI SENTENZA, CHE, PER GLI IMPLICITI ESITI ADDITIVI, ESULA DALLA COMPETENZA DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va riconosciuto che l'applicazione della disposizione dell'art. 13, primo e secondo comma, d.l. n. 344 del 1990 (convertito con modificazioni nella legge n. 21 del 1991) che prevede per i dipendenti pubblici, nell'ambito della decima qualifica funzionale, l'istituzione di due livelli differenziati di professionalita', oltre a quello iniziale (con corrispondente trattamento retributivo), da attingersi mediante concorso per titoli, ai professionisti dell'"area legale" (nella specie dipendenti dell'I.N.P.S.) per i quali, in precedenza, la legge n. 70 del 1975 stabiliva una distinzione di classi stipendiali conseguibili per anzianita' e per superamento di concorsi per esami, potrebbe non valorizzare pienamente, per questa specialissima categoria di pubblici dipendenti, quella professionalita' che, rappresentando l''ubi consistam' dell'attivita' esercitata e la ragione stessa del reclutamento da parte dell'ente pubblico, dovrebbe costituire il criterio di selezione da seguire. Tuttavia, alla lesione dei principi di perequazione retributiva, di ragionevolezza e di buon andamento della P.A., conseguentemente prospettata, non potrebbe comunque sopperirsi con una decisione di accoglimento - anche se circoscritta ai soli professionisti dell'"area legale" degli enti pubblici non economici - in quanto da essa deriverebbe una pluralita' di soluzioni normative implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni in legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.). - Sulla importanza della professionalita' per i legali degli enti pubblici e degli insegnanti precari, v., rispettivamente, sent. nn. 928/1988 e 315/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte