Ordinanza 379/1993 (ECLI:IT:COST:1993:379)
Massima numero 19860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  06/10/1993;  Decisione del  06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 379/93. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - NORMATIVA RISULTANTE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1990 - OBBLIGO DI ADIRE IL PRETORE DI ROMA (IN QUANTO GIUDICE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI L'ENTE HA LA SEDE LEGALE) ANCHE PER I DIPENDENTI ADDETTI A COMPARTIMENTI E DIPENDENZE NON RIENTRANTI IN TALE CIRCOSCRIZIONE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' NELLA DISTRIBUZIONE DEI PROCESSI CON INCIDENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata, il richiamo all'art. 97 Cost. essendo nel caso del tutto inconferente. - Nello stesso senso, ord. nn. 492/1992 e 222/1993. In precedenza, sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge n. 210 del 1985, nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ., sent. n. 117/1990; sulla riferibilita' del principio di buon andamento, introdotto dall'art. 97 Cost., all'amministrazione della giustizia, e relative precisazioni, sent. n. 86/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte