Ordinanza 380/1993 (ECLI:IT:COST:1993:380)
Massima numero 19797
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
06/10/1993; Decisione del
06/10/1993
Deposito del 14/10/1993; Pubblicazione in G. U. 20/10/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 380/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - LEGITTIMAZIONE AD ESSER PARTE DEL CONFLITTO - LEGITTIMAZIONE DELLE PROVINCE - ESCLUSIONE - CONFLITTO SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI TORINO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA', PER DIFETTO DI REQUISITI SOGGETTIVI.
ORD. 380/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - LEGITTIMAZIONE AD ESSER PARTE DEL CONFLITTO - LEGITTIMAZIONE DELLE PROVINCE - ESCLUSIONE - CONFLITTO SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI TORINO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA', PER DIFETTO DI REQUISITI SOGGETTIVI.
Testo
La nozione di "potere dello Stato", di cui all'art. 134 Cost., puo' estendersi a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorita'; cio' non si verifica per le Province, le quali sono dunque prive di legittimazione a sollevare conflitti fra poteri innanzi alla Corte costituzionale. (Inammissibilita' - per difetto dei requisiti di ordine soggettivo prescritti dall'art. 37, comma primo, l. n. 87 del 1953 - del conflitto sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo, in relazione agli artt. 3 e 8 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155). - O. 23 maggio 1990 s.n.; nel senso della legittimazione del comitato promotore di referendum abrogativo, v. S. 69/1978.
La nozione di "potere dello Stato", di cui all'art. 134 Cost., puo' estendersi a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorita'; cio' non si verifica per le Province, le quali sono dunque prive di legittimazione a sollevare conflitti fra poteri innanzi alla Corte costituzionale. (Inammissibilita' - per difetto dei requisiti di ordine soggettivo prescritti dall'art. 37, comma primo, l. n. 87 del 1953 - del conflitto sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo, in relazione agli artt. 3 e 8 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155). - O. 23 maggio 1990 s.n.; nel senso della legittimazione del comitato promotore di referendum abrogativo, v. S. 69/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 1