Sentenza 381/1993 (ECLI:IT:COST:1993:381)
Massima numero 19800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/10/1993; Pubblicazione in G. U. 03/11/1993
Massime associate alla pronuncia:
19802
Titolo
SENT. 381/93 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI SPECIALI DI CUI ALLA L. N. 895/1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE - OPERATIVITA' SOLO NEI CONFRONTI DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE PREVISTE DALLA CITATA LEGGE - CONSEGUENTE APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DEL REATO DI VENDITA SENZA LICENZA DI ARMI MA NON NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DEL REATO DI COMODATO D'ARMI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 381/93 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI SPECIALI DI CUI ALLA L. N. 895/1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE - OPERATIVITA' SOLO NEI CONFRONTI DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE PREVISTE DALLA CITATA LEGGE - CONSEGUENTE APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DEL REATO DI VENDITA SENZA LICENZA DI ARMI MA NON NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DEL REATO DI COMODATO D'ARMI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE CRIMINOSE POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che secondo l'interpretazione, ormai in tal senso stabilizzata, della Corte di cassazione, delimita l'applicabilita' dell'attenuante del fatto di lieve entita', ivi prevista, alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge, trova fondamento e spiegazione - come la stessa Cassazione ha affermato - in differenti ragioni di politica criminale. Non puo' quindi dirsi irragionevole - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice 'a quo' - che conseguentemente tale attenuante possa essere riconosciuta per il reato (previsto dall'art. 1 della legge suddetta) di vendita abusiva di armi, e non, invece, per il reato (previsto dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975) di comodato d'armi, tanto piu' se si considera la diversita' che intercorre tra le due fattispecie criminose e la indubbia gravita' della potenziale circolazione delle armi che puo' realizzarsi col comodato, ben piu' rapida ed efficace di quella che si attua con la cessione a titolo definitivo, specie se onerosa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110). - Sull'applicabilita' della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche a fattispecie diverse da quelle nella stessa legge contemplate v. sentt. nn. 199/1982, 382/1987 e 542/1988.
La disposizione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che secondo l'interpretazione, ormai in tal senso stabilizzata, della Corte di cassazione, delimita l'applicabilita' dell'attenuante del fatto di lieve entita', ivi prevista, alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge, trova fondamento e spiegazione - come la stessa Cassazione ha affermato - in differenti ragioni di politica criminale. Non puo' quindi dirsi irragionevole - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice 'a quo' - che conseguentemente tale attenuante possa essere riconosciuta per il reato (previsto dall'art. 1 della legge suddetta) di vendita abusiva di armi, e non, invece, per il reato (previsto dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975) di comodato d'armi, tanto piu' se si considera la diversita' che intercorre tra le due fattispecie criminose e la indubbia gravita' della potenziale circolazione delle armi che puo' realizzarsi col comodato, ben piu' rapida ed efficace di quella che si attua con la cessione a titolo definitivo, specie se onerosa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110). - Sull'applicabilita' della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche a fattispecie diverse da quelle nella stessa legge contemplate v. sentt. nn. 199/1982, 382/1987 e 542/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte