Sentenza 381/1993 (ECLI:IT:COST:1993:381)
Massima numero 19802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/10/1993; Pubblicazione in G. U. 03/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  19800


Titolo
SENT. 381/93 B. AMNISTIA E INDULTO - MANCATA INCLUSIONE IN PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA DEL REATO DI COMODATO D'ARMI SE COMMESSO IN CONCORSO CON LA CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 895 DEL 1967 - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE SOLLEVATA IN SUBORDINE ALL'ACCOGLIMENTO, DALLA CORTE NEGATO, DI ALTRA QUESTIONE CONTESTUALMENTE PROPOSTA PER LA NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA SUDDETTA ATTENUANTE PER IL COMODATO D'ARMI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Con il rigetto, da parte della Corte (v. massima A), della questione di legittimita' costituzionale mirante a rendere applicabile, con sentenza additiva, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 - che secondo la giurisprudenza della Cassazione puo' essere riconosciuta solo per i reati previsti da quella stessa legge - al reato di comodato d'armi di cui all'art. 22 della legge n. 110 del 1975, resta priva di oggetto la questione proposta, con la stessa ordinanza, in subordine all'accoglimento della prima, per la mancata inclusione di tale reato - se commesso nella forma attenuata dalla suddetta circostanza - nella amnistia concessa con il d.P.R. n. 75 del 1990. Non puo' infatti lamentarsi che nell'amnistia non sia stata compresa una fattispecie criminosa non esistente nell'ordinamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma primo, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte