Sentenza 382/1993 (ECLI:IT:COST:1993:382)
Massima numero 20006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/10/1993; Decisione del
18/10/1993
Deposito del 28/10/1993; Pubblicazione in G. U. 03/11/1993
Titolo
SENT. 382/93 A. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI - DIRETTIVA CEE 89/608, SULLA MUTUA ASSISTENZA TRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA; DIRETTIVE CEE 89/662 E 90/425, SUI CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - ATTUAZIONE (IN FORZA DELLA DELEGA EX ART. 47, L. N. 142 DEL 1992) - COMPETENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - ATTRIBUZIONE AGLI ORGANI CENTRALI DELLO STATO (MINISTERO DELLA SANITA' ED UFFICI PERIFERICI) - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA E ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI E VIGILANZA VETERINARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 382/93 A. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI - DIRETTIVA CEE 89/608, SULLA MUTUA ASSISTENZA TRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA; DIRETTIVE CEE 89/662 E 90/425, SUI CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - ATTUAZIONE (IN FORZA DELLA DELEGA EX ART. 47, L. N. 142 DEL 1992) - COMPETENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - ATTRIBUZIONE AGLI ORGANI CENTRALI DELLO STATO (MINISTERO DELLA SANITA' ED UFFICI PERIFERICI) - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA E ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI E VIGILANZA VETERINARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri a partire dall'1 gennaio 1993, pur comportando il mutamento del luogo dei controlli veterinari e zootecnici, di cui alle direttive nn. 89/662 e 90/425 - prima effettuati alle frontiere, e ora alla partenza (di regola) o alla destinazione o anche durante il trasporto, in caso di sospetta irregolarita' - non ha modificato il contenuto delle relative funzioni, le quali, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in rapporto alla Comunita' ed agli altri Stati membri, il sistema dei controlli unitariamente e complessivamente considerato ed a garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a, legge n. 833 del 1978. Non lede pertanto l'autonomia regionale che i d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993, emanati in attuazione, rispettivamente, della direttiva Comunitaria n. 89/608 e alle sopracitate direttive nn. 89/662 e 90/425 - in forza della delega di cui all'art. 47, l. n. 142 del 1992 - abbiano riservato, secondo le disposizioni delle direttive stesse, all'autorita' statale (Ministero della sanita' e uffici periferici) la competenza allo svolgimento delle attivita' di controllo veterinario e zootecnico e di collaborazione con gli Stati membri ivi previste: cio', peraltro, conformemente all'orientamento della Corte, la quale, in proposito, ha ritenuto che l'apprezzamento delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria competa agli organi centrali dello Stato, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare anche, ove occorra, l'uniformita' delle relative misure di esecuzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonche' dell'allegato A, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28). - S. n. 632/1988.
L'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri a partire dall'1 gennaio 1993, pur comportando il mutamento del luogo dei controlli veterinari e zootecnici, di cui alle direttive nn. 89/662 e 90/425 - prima effettuati alle frontiere, e ora alla partenza (di regola) o alla destinazione o anche durante il trasporto, in caso di sospetta irregolarita' - non ha modificato il contenuto delle relative funzioni, le quali, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in rapporto alla Comunita' ed agli altri Stati membri, il sistema dei controlli unitariamente e complessivamente considerato ed a garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a, legge n. 833 del 1978. Non lede pertanto l'autonomia regionale che i d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993, emanati in attuazione, rispettivamente, della direttiva Comunitaria n. 89/608 e alle sopracitate direttive nn. 89/662 e 90/425 - in forza della delega di cui all'art. 47, l. n. 142 del 1992 - abbiano riservato, secondo le disposizioni delle direttive stesse, all'autorita' statale (Ministero della sanita' e uffici periferici) la competenza allo svolgimento delle attivita' di controllo veterinario e zootecnico e di collaborazione con gli Stati membri ivi previste: cio', peraltro, conformemente all'orientamento della Corte, la quale, in proposito, ha ritenuto che l'apprezzamento delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria competa agli organi centrali dello Stato, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare anche, ove occorra, l'uniformita' delle relative misure di esecuzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonche' dell'allegato A, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28). - S. n. 632/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte