Sentenza 382/1993 (ECLI:IT:COST:1993:382)
Massima numero 20008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/10/1993; Decisione del
18/10/1993
Deposito del 28/10/1993; Pubblicazione in G. U. 03/11/1993
Titolo
SENT. 382/93 C. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI - DIRETTIVA CEE 89/608, SULLA MUTUA ASSISTENZA TRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA - ATTUAZIONE (IN FORZA DELLA DELEGA EX ART. 47, L. N. 142 DEL 1992) - REGGENZA DEGLI UFFICI PERIFERICI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI - ATTRIBUZIONE A MEDICI VETERINARI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA E ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI E VIGILANZA VETERINARIA - DIFETTO DI INTERESSE REGIONALE E MANCANZA DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 382/93 C. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI VETERINARI E ZOOTECNICI - DIRETTIVA CEE 89/608, SULLA MUTUA ASSISTENZA TRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA - ATTUAZIONE (IN FORZA DELLA DELEGA EX ART. 47, L. N. 142 DEL 1992) - REGGENZA DEGLI UFFICI PERIFERICI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI - ATTRIBUZIONE A MEDICI VETERINARI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA E ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI E VIGILANZA VETERINARIA - DIFETTO DI INTERESSE REGIONALE E MANCANZA DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante la legittimita' dell'attribuzione allo Stato delle funzioni dirette ad assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di veterinaria (v. massima A), non e' ravvisabile, relativamente all'art. 2, terzo comma, decreto legislativo n. 27 del 1993, che conferisce a medici veterinari con qualifica dirigenziale (secondo la ricorrente cosi' elevandone indebitamente il rango) la reggenza degli uffici periferici del Ministero della sanita', alcun apprezzabile interesse da parte delle regioni a sindacare - peraltro con censura, nella specie, sfornita di specifica motivazione - il grado di detti dirigenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Stante la legittimita' dell'attribuzione allo Stato delle funzioni dirette ad assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di veterinaria (v. massima A), non e' ravvisabile, relativamente all'art. 2, terzo comma, decreto legislativo n. 27 del 1993, che conferisce a medici veterinari con qualifica dirigenziale (secondo la ricorrente cosi' elevandone indebitamente il rango) la reggenza degli uffici periferici del Ministero della sanita', alcun apprezzabile interesse da parte delle regioni a sindacare - peraltro con censura, nella specie, sfornita di specifica motivazione - il grado di detti dirigenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte