Ordinanza 224/2021 (ECLI:IT:COST:2021:224)
Massima numero 44397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/10/2021;  Decisione del  20/10/2021
Deposito del 30/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44398


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Lacunosa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen.). (Classif. 112003).

Testo

La deduzione di censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali, determina la manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 250/2019 - mass. 40860).

(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell'art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Da un lato, il rimettente si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall'altro, in riferimento all'art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 131  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte