Ordinanza 388/1993 (ECLI:IT:COST:1993:388)
Massima numero 19833
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/11/1993; Decisione del
05/11/1993
Deposito del 09/11/1993; Pubblicazione in G. U. 10/11/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 388/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - SOPRAVVENIENZA DI NORMATIVA DI MODIFICA COSTITUZIONALE, DOPO L'UDIENZA DI DISCUSSIONE E PRIMA DELLA DECISIONE DELLA CORTE - POSSIBILITA' DI INCIDENZA SULLA CONTROVERSIA - CONSEGUENZE - NECESSITA' DI SENTIRE NUOVAMENTE LE PARTI - RINVIO A NUOVO RUOLO - FATTISPECIE CONCERNENTI DELIBERAZIONI DELLA CAMERA SU RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL'ON. CRAXI.
ORD. 388/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - SOPRAVVENIENZA DI NORMATIVA DI MODIFICA COSTITUZIONALE, DOPO L'UDIENZA DI DISCUSSIONE E PRIMA DELLA DECISIONE DELLA CORTE - POSSIBILITA' DI INCIDENZA SULLA CONTROVERSIA - CONSEGUENZE - NECESSITA' DI SENTIRE NUOVAMENTE LE PARTI - RINVIO A NUOVO RUOLO - FATTISPECIE CONCERNENTI DELIBERAZIONI DELLA CAMERA SU RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL'ON. CRAXI.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il sopravvenire, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della Corte, di norme che possano assumere rilevanza nella controversia, comporta la necessita' che le parti, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, siano nuovamente sentite. (Principio applicato, a seguito della intervenuta modifica dell'art. 68 Cost., operato con legge cost. n. 3 del 1993, in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Procura di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, relativamente alla deliberazione dell'Assemblea, in data 29 aprile 1993, con la quale l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi e' stata negata per il reato di corruzione ed invece concessa per il reato di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti).
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il sopravvenire, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della Corte, di norme che possano assumere rilevanza nella controversia, comporta la necessita' che le parti, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, siano nuovamente sentite. (Principio applicato, a seguito della intervenuta modifica dell'art. 68 Cost., operato con legge cost. n. 3 del 1993, in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Procura di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, relativamente alla deliberazione dell'Assemblea, in data 29 aprile 1993, con la quale l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi e' stata negata per il reato di corruzione ed invece concessa per il reato di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte