Ordinanza 392/1993 (ECLI:IT:COST:1993:392)
Massima numero 20015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  03/11/1993;  Decisione del  03/11/1993
Deposito del 16/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  20016


Titolo
ORD. 392/93 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - I.R.PE.G. ED I.LO.R. - PAGAMENTO A MEZZO DI CONTO CORRENTE POSTALE - NECESSITA' CHE IL VERSAMENTO SIA EFFETTUATO ALMENO SEI GIORNI PRIMA DI QUELLO DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL VERSAMENTO DIRETTO IN ESATTORIA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'I.R.PE.F. (PER LA QUALE IL VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE PUO' INVECE EFFETTUARSI SINO ALL'ULTIMO GIORNO UTILE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi, in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti, anche in correlazione col principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario, che, specie per quanto riguarda i decreti emanati in attuazione della legge delega n. 825 del 1971, rende particolarmente difficile l'individuazione di principi generali, applicabili al di fuori dello specifico settore in cui sono inseriti. - Cfr. sent. n. 84/1989. red.: A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte