Ordinanza 392/1993 (ECLI:IT:COST:1993:392)
Massima numero 20016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  03/11/1993;  Decisione del  03/11/1993
Deposito del 16/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  20015


Titolo
ORD. 392/93 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - I.R.PE.G. ED I.LO.R. - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO LE PRESCRITTE SCADENZE - PREVISIONE NEL DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI UNA SOPRATTASSA DEL QUARANTA PER CENTO - ELUSIONE DEL CRITERIO DELLA LEGGE DI DELEGA CIRCA LA PROPORZIONALITA' DELLE SANZIONI ALL'ENTITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA TARDIVO PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'ESATTORIA E PAGAMENTO AD ESATTORIA INCOMPETENTE (PER IL QUALE E' PREVISTA UNA SANZIONE DA UN VENTESIMO A UN DECIMO DELLE SOMME VERSATE) - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento rientrano nella discrezionalita' del legislatore non censurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, e perche', inoltre, - a parte che anche in materia di I.R.PE.G. e di I.LO.R. il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria determinato da obiettive condizioni di incertezza, puo' dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste (cfr. art. 26, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ed, ora art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) - il versamento dell'imposta fuori termine non e' comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente. - cfr. sent. n. 84/1989 e ord. nn. 193/1989, 62/1989, 132/1988 e 941/1988. red.: A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 0