Ordinanza 393/1993 (ECLI:IT:COST:1993:393)
Massima numero 20017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
03/11/1993; Decisione del
03/11/1993
Deposito del 16/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Titolo
ORD. 393/93 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO E NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO AL FINE DI VALUTARNE LA PERSONALITA' COME PREVISTO DALL'ART. 28 D.PR. N. 448 DEL 1988 PER IL PROCESSO MINORILE - ESCLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 393/93 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO E NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO AL FINE DI VALUTARNE LA PERSONALITA' COME PREVISTO DALL'ART. 28 D.PR. N. 448 DEL 1988 PER IL PROCESSO MINORILE - ESCLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte