Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Ragioni giustificatrici - Caratteri peculiari del procedimento penale davanti al giudice di pace (nel caso di specie: manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., analoghe ad altre già dichiarate non fondate e promosse in assenza di argomenti nuovi). (Classif. 210010).
Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l'alternatività degli istituti di cui agli artt. 131-bis cod. pen., applicabile ai reati rientranti nella competenza del tribunale, e 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo - orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive - rispetto ai reati di competenza del tribunale. (Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 207/2017 - mass. 41153).
Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta. (Precedenti: S. 426/2008 - mass. 33058; O. 28/2007 - mass. 31001 - mass. 31002; O. 415/2005 - mass. 29940; O. 228/2005 - mass. 2944).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 120 del 2019, depositata in data antecedente all'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato non fondata analoga questione).