Ordinanza 396/1993 (ECLI:IT:COST:1993:396)
Massima numero 20021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  03/11/1993;  Decisione del  03/11/1993
Deposito del 16/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  20022


Titolo
ORD. 396/93 A. AUTOFERROTRANVIERI - AGENTI - ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE (NELLA SPECIE DIPENDENTI DELLA S.E.P.S.A. IN ISCHIA) CON PIU' DI SEI MESI DI REGGENZA DI FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - VACANZA DEL POSTO E NECESSITA' CHE LO STESSO NON SIA DA COPRIRE MEDIANTE ESAME - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI (COME L'ENTE "FERROVIE DELLO STATO") AI QUALI, RIGUARDO ALLE CONDIZIONI RICHIESTE PERCHE' L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI DIVENGA DEFINITIVA, E' APPLICABILE LA PIU' FAVOREVOLE DISCIPLINA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA 'RATIO' DI PRECEDENTI DECISIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Fino a quando non saranno poste in essere, in sede di contrattazione collettiva, le deroghe - autorizzate, in accoglimento dell'auspicio espresso nella sentenza n. 500 del 1988, dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 277 del 1988 - alle disposizioni del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (concernente il trattamento giuridico-economico degli autoferrotranvieri) rimangono ferme le ragioni - dalla Corte ripetutamente enunciate ed ora confermate anche dall'art. 57, comma secondo, d. lgs. n. 29 del 1993 - che escludono la confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, con la disciplina del rapporto di lavoro privato applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici. Non puo' quindi ritenersi ingiustificata la diversita' che si riscontra, riguardo alle condizioni richieste perche' l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori divenga definitiva, fra il trattamento previsto, per i primi, dall'impugnato art. 18, primo ed ultimo comma, del citato decreto - che riconosce all'agente, trascorsi sei mesi di reggenza nelle funzioni del grado superiore, il diritto alla promozione effettiva solo se il posto sia vacante e non sia da coprire mediante esame - e quello, piu' favorevole, applicabile, in seguito alla privatizzazione operata con legge n. 210 del 1985, al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato", stabilito dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo ed ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A, 'in parte qua'). - Cfr., oltre a sent. n. 500/1998 (citata nel testo) le sentt. nn. 208/1984 e 257/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte