Ordinanza 399/1993 (ECLI:IT:COST:1993:399)
Massima numero 19859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  15/11/1993;  Decisione del  15/11/1993
Deposito del 16/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 399/93. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - CESSAZIONE DI UN COMPONENTE PRIMA CHE LA QUESTIONE SIA STATA DECISA - RINVIO DELLA CAUSA A NUOVO RUOLO - FATTISPECIE.

Testo
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. (Rinvio a nuovo ruolo della causa iscritta al n. 536 del R.O. 1992, discussa all'u.p. del 9 marzo 1993, e delle cause iscritte ai nn. 787 e 788 del R.O. 1992, discusse all'u.p. del 23 marzo 1993).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 16  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 18