Sentenza 400/1993 (ECLI:IT:COST:1993:400)
Massima numero 20013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/11/1993;  Decisione del  12/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  20014


Titolo
SENT. 400/93 A. TRASPORTO - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI SERVIZI MUNICIPALIZZATI - CONTEGGIO DEI TEMPI DI LAVORO EFFETTIVO E DEI RELATIVI PARAMETRI RETRIBUTIVI - MODALITA' DI CALCOLO - ABROGAZIONE CON DECRETO DELEGATO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA (R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328) - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - NON RIFERIBILITA' DELLE NORME IMPUGNATE ALLE AZIENDE DI SERVIZI MUNICIPALIZZATI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli impugnati artt. 1, 100 e 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - attuativo della delega legislativa conferita al Governo con la l. n. 835 del 1978 per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico - non incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate che rimangono quindi estranee al campo di applicazione delle succitate norme. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale concernente l'abrogazione, per effetto delle suddette norme, del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 recante, all'art. 17, la disciplina per il conteggio dei tempi di lavoro effettivo o dei relativi parametri retributivi, difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' dal momento che esso verte sulle modalita' di calcolo del trattamento retributivo da riconoscersi ai dipendenti della azienda dei servizi municipalizzati di Pavia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 100 e 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte