Sentenza 400/1993 (ECLI:IT:COST:1993:400)
Massima numero 20014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/11/1993; Decisione del
12/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:
20013
Titolo
SENT. 400/93 B. TRASPORTO - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI SERVIZI MUNICIPALIZZATI - CONTEGGIO DEI TEMPI DI LAVORO EFFETTIVO E DEI RELATIVI PARAMETRI RETRIBUTIVI - MODALITA' DI CALCOLO - ABROGAZIONE CON DECRETO DELEGATO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 400/93 B. TRASPORTO - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI SERVIZI MUNICIPALIZZATI - CONTEGGIO DEI TEMPI DI LAVORO EFFETTIVO E DEI RELATIVI PARAMETRI RETRIBUTIVI - MODALITA' DI CALCOLO - ABROGAZIONE CON DECRETO DELEGATO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con la legge n. 835 del 1978 per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio di ferrovie ed altri servizi di trasporto pubblico -, nel disporre l'abrogazione del r.d.l. n. 2328 del 1923 ed in particolare dell'art. 17, lett. a), disciplinante le modalita' di conteggio ed i relativi parametri retributivi dei tempi di lavoro effettivo dei dipendenti delle aziende municipalizzate, e' viziato da eccesso di delega in quanto, anche a voler ammettere che la delega legislativa - limitata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 835/1978, ai servizi di trasporto pubblico specificati nel punto c) del citato articolo 1 - investa anche il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il potere dell'organo delegato sarebbe comunque limitato alle norme interessanti la sicurezza e regolarita' del servizio, restandone esclusa la materia del trattamento economico del personale, alla quale appartiene l'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328.
L'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con la legge n. 835 del 1978 per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio di ferrovie ed altri servizi di trasporto pubblico -, nel disporre l'abrogazione del r.d.l. n. 2328 del 1923 ed in particolare dell'art. 17, lett. a), disciplinante le modalita' di conteggio ed i relativi parametri retributivi dei tempi di lavoro effettivo dei dipendenti delle aziende municipalizzate, e' viziato da eccesso di delega in quanto, anche a voler ammettere che la delega legislativa - limitata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 835/1978, ai servizi di trasporto pubblico specificati nel punto c) del citato articolo 1 - investa anche il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il potere dell'organo delegato sarebbe comunque limitato alle norme interessanti la sicurezza e regolarita' del servizio, restandone esclusa la materia del trattamento economico del personale, alla quale appartiene l'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte