Sentenza 402/1993 (ECLI:IT:COST:1993:402)
Massima numero 19971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  05/11/1993;  Decisione del  05/11/1993
Deposito del 18/11/1993; Pubblicazione in G. U. 24/11/1993
Massime associate alla pronuncia:  19970  19972  19973


Titolo
SENT. 402/93 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI RETROATTIVE - LEGGE RETROATTIVA FINALIZZATA AD ESCLUDERE UN'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE PIU' O MENO CONSOLIDATA - LEGITTIMITA' - CONDIZIONE - RAGIONEVOLE PROSPETTABILITA', RISPETTO AI RAPPORTI ANTERIORI, DEL MODELLO DI DECISIONE IMPOSTO DALLA NORMA RETROATTIVA.

Testo
La legittimita' di un intervento legislativo retroattivo non e' contestabile, sotto il profilo della ragionevolezza, nemmeno quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata (dal legislatore) piu' opportuna: in tal caso, requisito di giustificazione della retroattivita' e' che il diverso modello di decisione imposto dalla legge sopravvenuta fosse ragionevolmente prospettabile, in relazione ai rapporti anteriormente costituiti, in alternativa a quello applicato dalla giurisprudenza. - O. n. 480/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte